Art. 8 Omet
Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici
1 Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un’infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell’utente e l’assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo.
2 L’utente assume i costi effettivi dell’infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l’infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al cpv. 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l’importo è ridotto di conseguenza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge federale del 27 giugno 1901 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia; misure amministrative in materia di diritto dei carte…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni29/11/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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