Art. 8 Omet

Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici

1 Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un’infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell’utente e l’assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo.
2 L’utente assume i costi effettivi dell’infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l’infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al cpv. 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l’importo è ridotto di conseguenza.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legge federale del 27 giugno 1901 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia; misure amministrative in materia di diritto dei carte…
    · 05/02/2001 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.