Art. 11 OSVM
Proscioglimento dei piloti militari di milizia
1 I piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 I piloti collaudatori dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) rimangono nella loro funzione quali piloti militari di milizia nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
3 Tutti gli altri piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo militare in occasione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.