Art. 6 OAPCM

Piano settoriale Militare

1 Il DDPS assicura la pianificazione e la coordinazione di massima di progetti militari che incidono considerevolmente sull’assetto del territorio e sull’ambiente mediante il piano settoriale Militare. Sono eccettuati i progetti cui è applicabile la legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari.
2 L’inserimento di un progetto nella categoria “dati acquisiti” del piano settoriale Militare deve avere luogo, di principio, prima di presentare la domanda di approvazione dei piani.
3 L’approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria “dati acquisiti” del piano settoriale Militare.
4 Per i progetti di piano settoriale, per i quali contemporaneamente viene eseguito un esame dell’impatto sull’ambiente, la procedura concernente il piano settoriale deve essere avviata, di principio, soltanto dopo la presentazione dei risultati dell’indagine preliminare nel senso dell’articolo 8 dell’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.
5 L’autorità competente per l’approvazione dei piani provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d’approvazione dei piani.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Approvazione dei piani di un impianto di formazione militare; conflitto d'interessi tra la difesa nazionale e la protezione della natura; presa in considerazione nell'ambito della pianificazione settoriale
    · 05/11/2001 · 1 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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