Art. 156 PPM
Domanda di revoca della sentenza contumaciale; effetti
1 Quando il condannato in contumacia si presenta o viene arrestato, la polizia o il giudice istruttore gli consegnano la sentenza contumaciale motivata. Il condannato può, entro dieci giorni, chiedere la revoca della sentenza contumaciale. La domanda può essere presentata per scritto o con dichiarazione a verbale, senza addurne i motivi. Essa è ammissibile sempreché la pena non sia ancora prescritta. In questo caso, il presidente del tribunale militare può ordinare al giudice istruttore di completare l’istruzione preparatoria. Al termine, questi trasmette gli atti all’uditore.
2 La domanda di revoca sospende l’esecuzione della sentenza contumaciale, salvo che il presidente del tribunale militare non disponga altrimenti.
3 Se il tribunale revoca la sentenza contumaciale, si procede al nuovo giudizio in procedura ordinaria.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contemporaneamente comincia a decorrere il termine di prescrizione della pena (consid. 5b)0 citazioni
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