Art. 20 LAM
Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi
1 Se l’assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l’affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA ) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l’assicurazione militare gli concede un’indennità.
2 Il diritto alle indennità si estingue se l’assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell’assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Consid. 3a). - Il pregiudizio all'integrità personale si determina secondo le conseguenze del danno alla salute sulle funzioni vitali primarie (consid. 3a/bb/aaa). - Il grado di menomazione dell'integrità può superare i…1 citazioni
-
2Art. 37 OAINF: Inizio del diritto a un assegno per grandi invalidi0 citazioni
-
3Art. 16 cpv. 1 e 2, art. 20 cpv. 1 LAM (nella sua versione valida fino al 31 dicembre 2002): Autorizzazione per cura a domicilio ed economicità del trattamento0 citazioni
-
40 citazioni
-
5DTF 78_II_4190 citazioni18/11/1952 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.