Art. 20 LAM

Indennità per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi

1 Se l’assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l’affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA ) provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l’assicurazione militare gli concede un’indennità.
2 Il diritto alle indennità si estingue se l’assicurato è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a carico dell’assicurazione militare, per cui le spese supplementari vengono a mancare.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    Consid. 3a). - Il pregiudizio all'integrità personale si determina secondo le conseguenze del danno alla salute sulle funzioni vitali primarie (consid. 3a/bb/aaa). - Il grado di menomazione dell'integrità può superare i…
    · 11/01/1991 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 37 OAINF: Inizio del diritto a un assegno per grandi invalidi
    · 16/10/2006 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 16 cpv. 1 e 2, art. 20 cpv. 1 LAM (nella sua versione valida fino al 31 dicembre 2002): Autorizzazione per cura a domicilio ed economicità del trattamento
    · 09/11/2005 · 0 citazioni
  4. 4
    · 22/01/1996 · 0 citazioni Riassunto
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    DTF 78_II_419
    18/11/1952 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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