Art. 29 LAM
Versamento e contributi alle assicurazioni sociali
1 L’indennità giornaliera è generalmente pagata alla fine di ogni mese.
2 In deroga all’articolo 19 cpv. 2 LPGA , l’indennità giornaliera può essere integralmente versata al datore di lavoro a favore del salariato. L’indennità giornaliera è versata direttamente agli indipendenti, alle persone senza attività lucrativa e ai disoccupati.
3 Sull’indennità giornaliera devono essere pagati contributi:
- a. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- b. all’assicurazione per l’invalidità;
- c. al regime delle indennità per perdita di guadagno;
- d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.
3bis I contributi sono interamente a carico dell’assicurazione militare.
4 Il Consiglio federale disciplina in via di ordinanza i dettagli e la procedura di riscossione dei contributi alle assicurazioni sociali. Può dispensare determinate categorie di persone dall’obbligo di pagare i contributi e prevedere che, per brevi periodi, si rinunci a tale obbligo. Può prevedere un disciplinamento particolare per il versamento delle indennità giornaliere agli agenti della Confederazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Salario determinante nel caso d'indennità giornaliere dell'assicurazione militare1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni17/12/2012 · 1 citazioni de
-
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.