Art. 47 LAM
Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi
1 Dal momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 cpv. 1 LAVS , ma al più tardi dal raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 cpv. 1 LAVS, la rendita d’invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).
2 In deroga all’articolo 17 cpv. 1 LPGA , è esclusa la revisione della rendita di vecchiaia in seguito a una modifica del grado d’invalidità.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sovrindennizzo nell'ambito della previdenza professionale più estesa dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS0 citazioni
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2Trasformazione di una rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia; guadagno annuo determinante0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni03/12/2008 · 1 citazioni de
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Assicurazione militare0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.