Art. 23 OAM
Rendite per un tempo determinato o indeterminato
1 Le rendite d’invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell’invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell’instabilità dell’affezione o delle condizioni di lavoro.
2 Se la rendita insorge dopo che l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 cpv. 1 LAVS , l’assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione militare1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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