Fatti

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la conformità dell'art. 28 cpv. 4 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) con la legge e la Costituzione. Tale disposizione prevede che, per la determinazione del grado d'invalidità di un assicurato anziano, siano determinanti i redditi che egli potrebbe ancora ottenere a un'età media (circa 42 anni) o quando l'età avanzata (circa 60 anni) è una causa importante della diminuzione della capacità di guadagno. Il Tribunale federale ha confermato la validità di tale regolamentazione, respingendo gli argomenti invocati dal ricorrente secondo i quali essa perseguirebbe scopi estranei all'invalidità, sarebbe incompatibile con l'art. 36 della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e violerebbe il principio di parità di trattamento.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 28 cpv. 4 OAINF rientri nell'ambito della delega prevista dall'art. 18 cpv. 3 LAINF, che autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni complementari sulla determinazione del grado d'invalidità. Tale regolamentazione tiene conto del fatto che le conseguenze di uno stesso danno alla salute possono essere molto più importanti sulla capacità di guadagno di un assicurato anziano rispetto a uno più giovane, a causa in particolare della sua minore capacità di riconversione e di riabilitazione. Pertanto, il Tribunale federale ha ritenuto che il Consiglio federale, nell'esercizio del ampio potere discrezionale conferitogli, potesse legittimamente considerare che gli effetti dell'età avanzata sulla capacità di guadagno non rientrano nell'invalidità ai sensi della LAINF.

Inoltre, il Tribunale federale ha confermato che l'età in quanto tale non…