Art. 107 LIVA
Consiglio federale
1 Il Consiglio federale:
- a. disciplina lo sgravio dall’IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite;
- b. disciplina a quali condizioni l’imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all’estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell’imposta precedente;
- c. disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all’articolo 24 cpv. 2.
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3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Controllo concreto delle norme; violazione del principio della separazione dei poteri nella misura in cui l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto esclude in ogni caso la partecipazione di istituti di previ…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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6 citazioni
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6 citazioni08/05/2019 · 6 citazioni de
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