Art. 107 LIVA

Consiglio federale

1 Il Consiglio federale:
  1. a. disciplina lo sgravio dall’IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite;
  2. b. disciplina a quali condizioni l’imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all’estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell’imposta precedente;
  3. c. disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all’articolo 24 cpv. 2.
2 ...
3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Controllo concreto delle norme; violazione del principio della separazione dei poteri nella misura in cui l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto esclude in ogni caso la partecipazione di istituti di previ…
    · 16/08/2013 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.