Art. 30 LIVA

Doppia utilizzazione

1 Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell’ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione.
2 Se la prestazione precedente è utilizzata principalmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, questa può essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 31).

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizioni alle quali si può dedurre l'imposta precedente (nel caso concreto sull'acquisto di opere d'arte)
    · 29/08/2016 · 25 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.