Art. 40 LIVA

Nascita del credito fiscale

1 In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento della ricezione della fattura. Il debito fiscale sorge:
  1. a. al momento dell’emissione della fattura;
  2. b. al momento dell’emissione della fattura parziale o dell’incasso del pagamento parziale, per le prestazioni oggetto di fatture o pagamenti parziali e consecutivi;
  3. c. al momento dell’incasso della controprestazione, in caso di pagamenti anticipati per prestazioni non esenti dall’imposta, nonché in caso di prestazioni senza emissione di fattura.
2 In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del pagamento. Il debito fiscale sorge con l’incasso della controprestazione.
3 Per l’imposta sull’acquisto, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 48).
4 Per l’imposta sull’importazione, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata tale imposta.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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