Fatti

La contribuente, una società anonima con sede a [U.] /TG, è stata iscritta nel registro di commercio il 26 maggio 2006 ed è stata inserita nel registro dei contribuenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA) interna il 1° aprile 2019. Fino al 11 dicembre 2019 la denominazione sociale era [B. SA] e la liquidazione dell’imposta avveniva secondo il metodo della riscossione delle controprestazioni.

Nel periodo fiscale 2019 la contribuente deteneva partecipazioni nella [C. SA] (sede a [U.] /TG) e nella [D. GmbH] (sede a [V.] /DE). Nell’ambito di una transazione comune, i titolari delle partecipazioni hanno ceduto le loro quote alle consulenti 1, 2 e 3, le quali avevano sede all’estero e non erano iscritte nel registro dei contribuenti soggetti all’IVA interna. I contratti tra i titolari delle partecipazioni e le consulenti sono datati 12 giugno 2014 (consulente 1), 10 novembre 2018 (consulente 2) e 17 ottobre 2018 (consulente 3). La vendita delle quote è avvenuta con il signing il 24 maggio 2019.

Le consulenti hanno emesso fattura per le prestazioni rese al termine del progetto. La consulente 1 ha fatturato il 28 maggio 2019 un compenso successorio di EUR 1'800'000.-, di cui EUR 540'000.- a carico della contribuente. La consulente 2 ha richiesto il 18 aprile 2019 e il 3 giugno 2019 rispettivamente EUR 1'500.- e EUR 54'000.-, mentre la consulente 3 il 4 giugno 2019 EUR 680'000.- e in parte EUR 204'000.-. La contribuente ha dichiarato tali servizi nel secondo trimestre 2019 attribuendo loro un valore di Fr. 921'805.87, che, con un’aliquota IVA ordinaria del 7,7 %, ha generato un’imposta sul valore aggiunto dovuta di Fr. 70'979.05. Tale importo è stato portato in detrazione a titolo di imposta a monte, con un credito risultante di Fr. 34.50.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha rettificato le liquidazioni nel senso di assoggettare a tassazione gli importi di Fr. 46'211.56 (consulente 1), Fr. 3'621.98 (consulente 2), Fr. 13'280.85 (consulente 3) e Fr. 423.39, per un totale di Fr. 63'537.50. Ha motivato ciò sostenendo che le prestazioni ricevute prima dell’inizio della soggettività fiscale (1° aprile 2019) non davano diritto alla detrazione dell’imposta a monte. L’AFC ha ripartito gli onorari pro rata temporis nel periodo compreso tra la data di stipula del rispettivo contratto e la data di riferimento, nonché dalla data di riferimento al 24 maggio 2019. La detrazione dell’imposta a monte è stata ammessa solo per le prestazioni rese dopo la data di riferimento.

La contribuente ha contestato la decisione dell’AFC e ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. Quest’ultimo ha respinto il ricorso con sentenza del 27 dicembre 2022. La contribuente ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto, in via principale, di ammettere la detrazione dell’imposta a monte sulle prestazioni rese dopo il 1° aprile 2019. In via subordinata, ha richiesto la detassazione all’atto dell’immissione in consumo del valore residuo delle prestazioni non ancora utilizzate o la qualificazione dei premi successori come prestazioni escluse dall’imposta.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto i presupposti di ammissibilità del ricorso e ha constatato che questi sussistevano. Non ha invece accolto la domanda di accertamento della contribuente, in quanto questa era subordinata alle domande di merito e non sussisteva un interesse degno di tutela all’accertamento. Il Tribunale federale ha applicato d’ufficio il diritto federale e lo ha esaminato con cognizione piena. Non era vincolato dagli argomenti delle parti né dalle considerazioni del giudice di primo grado.

In merito al trattamento ai fini IVA dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, il Tribunale federale ha affermato che la fattispecie dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’art. 45a LIVA 2009 era integrata, poiché le prestazioni erano state rese da imprese estere, il cui luogo di prestazione si trovava in Svizzera, e la contribuente era già soggetta all’imposta interna. La contribuente era legittimata a portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto dovuta dichiarata, a condizione che le prestazioni riguardassero un periodo in cui era già soggetta all’imposta interna. La detrazione dell’imposta a monte sorge nel momento della fatturazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta e può essere fatta valere nella medesima periodicità di liquidazione.

Per quanto concerne la consulente 1: Il giudice di primo grado ha ritenuto che le prestazioni fossero state rese in modo uniforme nel corso dell’intero periodo di prestazione e ha ripartito l’onorario pro rata temporis. La contribuente ha contestato tale valutazione sostenendo che il compenso successorio, in qualità di premio di chiusura, fosse divenuto esigibile solo dopo il closing. Il Tribunale federale ha rilevato che la contribuente non aveva adempiuto in modo sufficiente all’onere della collaborazione e non aveva fornito prove di una prestazione non uniforme. L’interpretazione del contratto e la valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado non erano censurabili sotto il profilo…