Art. 10 LIVA
Principio
1 È assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa e:
- a. con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o b. ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero.
1bis Esercita un’impresa chiunque:
- a. svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall’importo dell’afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l’articolo 18 cpv. 2; e b. agisce in nome proprio nei confronti di terzi.
1ter L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni secondo l’articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un’attività imprenditoriale.
2 È esentato dall’assoggettamento chi:
- a. realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 cpv. 2;
- b. indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni: 1. prestazioni esenti dall’imposta, 1bis. prestazioni escluse dall’imposta, 2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo 8 cpv. 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti, 3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico od organizzazione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 cpv. 2;
- d. esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta.
2bis La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.
3 La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assoggettamento soggettivo di un collezionista di opere d'arte94 citazioni
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2Condizioni alle quali si può dedurre l'imposta precedente (nel caso concreto sull'acquisto di opere d'arte)74 citazioni
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3Assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di una fondazione che gestisce un centro culturale; criterio del conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità48 citazioni
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4Canone di ricezione per la radio e la televisione; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto46 citazioni
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5Via di ricorso nel caso di liti riguardo al trasferimento dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di rapporti di diritto privato e di diritto pubblico (qui: delega)42 citazioni
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6Luogo della prestazione di servizi; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto svizzera di una società straniera che fornisce delle prestazioni di servizi su siti d'incontri via internet24 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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30 citazioni
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Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2011-2013 (Bezugsteuer auf Laboratoriumsleistungen)26 citazioni
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24 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.