Art. 74 LIVA
Segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
2 L’obbligo del segreto non è dato:
- a. in caso di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 75 e di obbligo di denunciare gli atti punibili;
- b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se l’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge è stata autorizzata dal DFF a rilasciare informazioni;
- c. in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d’esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati in materia di esecuzione e fallimento a danno dell’AFC;
- d. per le seguenti informazioni contenute nel registro dei contribuenti: n. con cui la persona è iscritta, indirizzo e attività economica, nonché inizio e fine dell’assoggettamento;
- e. nel caso delle misure di cui all’articolo 79a.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Accesso ai documenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) concernenti le importazioni di oro in Svizzera0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
3 citazioni
-
2 citazioni
-
2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.