Art. 74 LIVA

Segreto

1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
2 L’obbligo del segreto non è dato:
  1. a. in caso di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 75 e di obbligo di denunciare gli atti punibili;
  2. b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se l’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge è stata autorizzata dal DFF a rilasciare informazioni;
  3. c. in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d’esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati in materia di esecuzione e fallimento a danno dell’AFC;
  4. d. per le seguenti informazioni contenute nel registro dei contribuenti: n. con cui la persona è iscritta, indirizzo e attività economica, nonché inizio e fine dell’assoggettamento;
  5. e. nel caso delle misure di cui all’articolo 79a.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Accesso ai documenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) concernenti le importazioni di oro in Svizzera
    · 15/11/2023 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.