Art. 88 LIVA

Rimborso al contribuente

1 Se dal rendiconto d’imposta o dall’imputazione degli acconti al credito fiscale risulta un’eccedenza a favore del contribuente, quest’ultima gli viene versata.
2 Sono fatti salvi:
  1. a. la compensazione dell’eccedenza con debiti d’imposta sull’importazione, anche se non sono ancora scaduti;
  2. b. l’impiego dell’eccedenza a garanzia dell’imposta secondo l’articolo 94 cpv. 1;
  3. c. l’impiego dell’eccedenza per la compensazione di crediti tra servizi federali.
3 Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.
4 Se il versamento dell’eccedenza secondo il cpv. 1 o la restituzione secondo il cpv. 3 sono effettuati oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di restituzione presso l’AFC, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento o della restituzione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 3.4) e del divieto di discriminazione (art. 14 in relazione con l'art. 8 n. 1 CEDU)
    · 21/09/2018 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prescrizione dei reati doganali e delle infrazioni alla legge sull'IVA; sospensione della prescrizione in caso di procedure penali amministrative condotte contro più autori; art. 2, 11, 62, 63 e 69 DPA, art. 129 LD, art…
    · 16/10/2008 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.