Art. 88 LIVA
Rimborso al contribuente
1 Se dal rendiconto d’imposta o dall’imputazione degli acconti al credito fiscale risulta un’eccedenza a favore del contribuente, quest’ultima gli viene versata.
2 Sono fatti salvi:
- a. la compensazione dell’eccedenza con debiti d’imposta sull’importazione, anche se non sono ancora scaduti;
- b. l’impiego dell’eccedenza a garanzia dell’imposta secondo l’articolo 94 cpv. 1;
- c. l’impiego dell’eccedenza per la compensazione di crediti tra servizi federali.
3 Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.
4 Se il versamento dell’eccedenza secondo il cpv. 1 o la restituzione secondo il cpv. 3 sono effettuati oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di restituzione presso l’AFC, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento o della restituzione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 3.4) e del divieto di discriminazione (art. 14 in relazione con l'art. 8 n. 1 CEDU)2 citazioni
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20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.