Art. 97 LIVA

Commisurazione della pena e sottrazione d’imposta qualificata

1 La multa è commisurata conformemente all’articolo 106 cpv. 3 del Codice penale (CP) ; l’articolo 34 CP può essere considerato per analogia. Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all’importo massimo della pena comminata e l’infrazione è intenzionale, la multa può essere aumentata sino al doppio del profitto fiscale.
2 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva sino a due anni. Sono circostanze aggravanti:
  1. a. il fatto di reclutare una o più persone per commettere un’infrazione contro il diritto dell’imposta sul valore aggiunto;
  2. b. il fatto di commettere per mestiere infrazioni contro il diritto dell’imposta sul valore aggiunto.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Calcolo della multa in materia di imposta sul valore aggiunto in caso di pluralità di reati; principio dell'inasprimento e principio del cumulo delle pene
    · 12/11/2021 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Commisurazione della pena nell'ambito della sottrazione dell'imposta sul valore aggiunto
    · 12/07/2023 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.