Art. 5 OIVA

Stabilimento d’impresa

1 Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa d’affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa.
2 Sono considerati stabilimenti d’impresa segnatamente:
  1. a. le succursali;
  2. b. le officine;
  3. c. i laboratori;
  4. d. gli uffici di acquisto o di vendita;
  5. e. le rappresentanze permanenti;
  6. f. le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  7. g. i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi;
  8. h. i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali.
3 Non sono considerati stabilimenti d’impresa segnatamente:
  1. a. i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione;
  2. b. i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario;
  3. c. gli uffici d’informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto transitorio applicabile ai contratti d'abbonamento
    · 15/05/1997 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prestazioni della ristorazione; consegna di pizze a domicilio; aliquota d'imposta
    · 31/01/1997 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto transitorio applicabile ai contratti di leasing
    · 15/05/1997 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.