Art. 5 OIVA
Stabilimento d’impresa
1 Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa d’affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa.
2 Sono considerati stabilimenti d’impresa segnatamente:
- a. le succursali;
- b. le officine;
- c. i laboratori;
- d. gli uffici di acquisto o di vendita;
- e. le rappresentanze permanenti;
- f. le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g. i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi;
- h. i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali.
3 Non sono considerati stabilimenti d’impresa segnatamente:
- a. i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione;
- b. i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario;
- c. gli uffici d’informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto transitorio applicabile ai contratti d'abbonamento14 citazioni
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2Prestazioni della ristorazione; consegna di pizze a domicilio; aliquota d'imposta9 citazioni
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3Diritto transitorio applicabile ai contratti di leasing6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.