Art. 25b LPN
1 I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d’utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
2 Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell’ambito d’applicazione della disposizione transitoria dell’articolo 24sexies cpv. 5 della Costituzione federale .
3 Il ripristino dello stato originario è disposto dall’autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l’autorizzazione o l’esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev’essere osservato il principio della proporzionalità.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Delimitazione della zona palustre n° 268 "Grimsel" (art. 78 cpv. 5 Cost.; art. 23b LPN)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verfügung vom 10. Oktober 20230 citazioni100 2021 148· 24/03/2025 · 0 citazioni de
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Bau-/Betriebsbewilligung Modellflugplatz0 citazioni
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100 2013 1030 citazioni22/12/2015 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.