Art. 25b LPN

1 I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d’utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
2 Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell’ambito d’applicazione della disposizione transitoria dell’articolo 24sexies cpv. 5 della Costituzione federale .
3 Il ripristino dello stato originario è disposto dall’autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l’autorizzazione o l’esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev’essere osservato il principio della proporzionalità.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Delimitazione della zona palustre n° 268 "Grimsel" (art. 78 cpv. 5 Cost.; art. 23b LPN)
    · 05/04/2017 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verfügung vom 10. Oktober 2023
    100 2021 148
    · 24/03/2025 · 0 citazioni de
  • Bau-/Betriebsbewilligung Modellflugplatz
    · 26/03/2021 · 0 citazioni de
  • 100 2013 103
    22/12/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.