Art. 27 OPN
Comunicazione di testi legali e decisioni
1 I Cantoni comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.
2 Le autorità competenti comunicano all’UFAM le seguenti decisioni:
- a. eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
- b. rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
- c. decisioni d’accertamento nell’ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);
- d. decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
- e. decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d’importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN);
- f. approvazioni dei piani d’utilizzazione (art. 26 della L del 22 giu. 1979 sulla pianificazione del territorio), se sono pregiudicati paesaggi, monumenti naturali, biotopi o zone palustri d’importanza nazionale.
3 Se la CFNP, la CFMS, l’UFAM, l’UFC e l’USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l’articolo 2, l’autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Revisione della pianificazione locale1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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