Fatti

I ricorrenti [A.] , [B.] , [C.] e [D.] (vicini) impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera, del 2 dicembre 2019 (R 18 60), con cui è stato respinto il loro ricorso contro la decisione di approvazione del Governo del 7 agosto 2018 concernente la revisione della pianificazione locale Pferdebetriebe Champfèr del Comune di Silvaplana. Controinteressata e promotrice del progetto è [E.] .

Il fondo non edificato n. 347 (ca. 2,2 ha) si trova nell'oggetto IFP n. 1908 'Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe', in una zona di protezione delle acque sotterranee nonché nel settore di protezione delle acque Au. Il fondo era assegnato alla zona agricola. Il piano direttore regionale Oberengadin è stato completato nel 2012 con un'ubicazione per un impianto regionale di sport equestre.

Il 9 marzo 2016 l'assemblea comunale ha deciso una revisione parziale (trasformazione in zona per lo sport equestre, PUE 2016, PGP 2016). Nel parere del 16 giugno 2017 la CFNP ha espresso riserve, ha ritenuto il progetto un grave pregiudizio per l'oggetto IFP e ha chiesto un'ubicazione al di fuori dell'oggetto; in caso di soluzione all'interno dell'insediamento, essa ha indicato criteri di ridimensionamento. Il 6 settembre 2017 il Comune di St. Moritz ha respinto l'ubicazione alternativa.

Nella fase I, il 24 ottobre 2017 il Governo ha approvato la zonizzazione di ca. 1,18 ha nella parte orientale, ha sospeso quella di ca. 1,02 ha nella parte occidentale fino a un PGP rielaborato, ha approvato il PUE 2016 e la revisione parziale della legge edilizia, ma non il PGP 2016. Questa decisione non è stata impugnata.

Nella fase II la partecipazione si è svolta dal 2 novembre al 4 dicembre 2017. L'assemblea comunale del 7 dicembre 2017 ha adottato il PGP 2017 rielaborato. Il 7 agosto 2018 il Governo ha approvato la zonizzazione di ca. 0,58 ha e il PGP 2017 con condizioni, ha negato la zona per lo sport equestre per ca. 0,44 ha e ha respinto il ricorso in materia di pianificazione. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso previo sopralluogo.

Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo nonché delle decisioni del Governo e del Comune e domandano un parere della CFNP. Il Comune chiede il rigetto e l'acquisizione di un rapporto dell'Haras nazionale svizzero. Il Governo, il Tribunale amministrativo e [E.] chiedono il rigetto. L'UFT rinvia al Tribunale amministrativo; l'UFAM si esprime senza formulare conclusioni.

Diritto

Ammissibilità: il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione finale cantonale di ultima istanza in materia di pianificazione dell'utilizzazione è ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF). I ricorrenti, in quanto vicini e destinatari diretti, sono legittimati (art. 89 cpv. 1 LTF). Le censure devono essere esaminate ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 106 cpv. 2 LTF; la censura relativa all'accertamento dei fatti è soggetta all'art. 97 cpv. 1 LTF.

Oggetto della lite: oggetto del procedimento sono soltanto i punti decisionali della fase II (zonizzazione della superficie parziale di ca. 0,58 ha e PGP 2017). Le componenti approvate nella fase I e non impugnate sono passate in giudicato e non possono in linea di principio essere rimesse in discussione; su tali aspetti il ricorso non è ammissibile. L'esame delle ubicazioni alternative resta invece oggetto della lite nella misura in cui riguarda la zonizzazione della fase II e le costruzioni sulla parte successivamente zonizzata, in particolare l'ubicazione di St. Moritz.

Partecipazione (art. 4 LPT, art. 29 cpv. 2 Cost.): la partecipazione si è svolta allo stadio del progetto; le proposte sono state trattate nel merito e il parere della CFNP è stato menzionato nel rapporto di pianificazione. Il fatto che l'invito all'assemblea comunale sia stato emesso prima della conclusione della procedura di partecipazione non incide sull'apertura del risultato. Le censure sono infondate.

Protezione della natura e del paesaggio (Art. 6 LPN, OIFP): la zonizzazione costituisce un compito federale (Art. 2 LPN, art. 15 LPT). Una deroga alla conservazione integrale di un oggetto d'inventario è ammissibile solo in presenza di interessi di pari o maggiore valore e di importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN). In caso di interventi di lieve entità è sufficiente un interesse di maggior peso. Va valutato l'effetto complessivo di interventi connessi (art. 6 cpv. 3 OIFP). Interessi di importanza nazionale per lo sport equestre non sono dimostrati; un intervento più che lieve sarebbe inammissibile. La fase II si collega alla fase I e va valutata nel suo effetto complessivo. Anche per un intervento lieve è necessario esaminare ubicazioni alternative; continua a valere il principio della salvaguardia per quanto possibile.

Valutazione dell'ubicazione e ponderazione degli interessi: il rifiuto dell'ubicazione alternativa da parte di St. Moritz si riferiva all'intera azienda; non è stato esaminato se sia possibile un decentramento parziale (impianti esterni) e se entrino in considerazione terreni idonei della promotrice. Il peso dell'intervento nella fase II (campo di equitazione con round pen, paddock di gruppo) non è stato stimato in modo sufficiente; l'istanza precedente non ha trattato in modo adeguato le qualità paesaggistiche del cono detritico del Suvrettabach, che deve restare libero al centro. Un grave pregiudizio è possibile. Anche in caso di intervento lieve manca una ponderazione sufficiente degli interessi: non è stato esaminato il fabbisogno di un maneggio coperto e di un campo aperto nello stesso luogo; l'art. 26ter cpv. 8 LE non esonera dall'interesse pubblico; i risultati della verifica dell'ubicazione non sono stati presi in considerazione. La sentenza impugnata viola pertanto il diritto federale in materia di protezione della natura e del paesaggio.

Protezione delle acque (art. 19 cpv. 2 LPAc, art. 32 OPAc, allegato 4 OPAc, art. 46 cpv. 1bis OPAc): l'accesso attraversa in parte la zona di…