Art. 19 LPAc

Settori di protezione delle acque

1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.
2 La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l’esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un’autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Applicazione di norme di protezione della natura e del paesaggio a un piano di quartiere privato
    · 11/02/2019 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva
    · 15/03/2013 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Legittimazione a ricorrere del Patrimonio svizzero; esistenza di un compito della Confederazione
    · 01/09/2025 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Autorizzazione edilizia
    · 14/05/2014 · 21 citazioni de
  • Revisione della pianificazione locale
    · 22/04/2021 · 11 citazioni de Riassunto
  • Pianificazione e diritto edilizio (permesso di costruzione)
    · 30/03/2021 · 11 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.