Art. 19 LPAc
Settori di protezione delle acque
1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.
2 La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l’esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un’autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Applicazione di norme di protezione della natura e del paesaggio a un piano di quartiere privato11 citazioni
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2Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva1 citazioni
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3Legittimazione a ricorrere del Patrimonio svizzero; esistenza di un compito della Confederazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione edilizia21 citazioni
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Revisione della pianificazione locale11 citazioni
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Pianificazione e diritto edilizio (permesso di costruzione)11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.