Fatti

La [C. AG] ha ottenuto dal Consiglio comunale di Lachen, in data 5 ottobre 2012, la licenza edilizia per la demolizione di una casa d'abitazione e la costruzione di una casa plurifamiliare sul fondo n. 653/GB Lachen. Il fondo si trova nella zona residenziale 3 e nel settore di protezione delle acque AU. I vicini [A.A.] , [B.A.] , [C.A.] e [D.A.] (fratelli e sorelle [A.] ) hanno presentato opposizione, che è stata respinta. Il Consiglio di Stato del Cantone di Svitto ha annullato la licenza il 27 ottobre 2015, poiché il piano interrato si trova chiaramente al di sotto del livello della falda freatica di 407.9 m s.l.m. e richiede un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'allegato 4 cifra 211 cpv. 2 OPAc.

Dopo una nuova domanda di costruzione del 8 febbraio 2017 (modifica del progetto con autorimessa sotterranea), il Consiglio comunale di Lachen ha nuovamente concesso la licenza il 6 novembre 2017. Il Consiglio di Stato l'ha annullata il 19 giugno 2018 per violazione dell'obbligo di motivazione. Il 26 novembre 2018 il Consiglio comunale ha nuovamente concesso la licenza; il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso il 22 ottobre 2019. La [C. AG] aveva già venduto il fondo il 16 ottobre 2019 alla [B. AG] , che è subentrata nel procedimento.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto, Camera III, ha respinto il ricorso dei fratelli e delle sorelle [A.] con sentenza del 18 giugno 2020. I fratelli e le sorelle [A.] hanno quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione dell'istanza precedente.

I punti controversi erano: (1) il calcolo della capacità di deflusso (riduzione di al massimo il 10 per cento ai sensi dell'allegato 4 cifra 211 cpv. 2 OPAc), in particolare se più falde acquifere debbano essere considerate separatamente; (2) se l'autorità, nel concedere l'autorizzazione eccezionale, dovesse procedere a una ponderazione degli interessi; (3) la questione dell'esaurimento materiale delle istanze. L'UFAM ha ritenuto la falda acquifera disomogenea, ma non suddivisa in piani idraulicamente separati; la capacità di deflusso va pertanto riferita alla potenza complessiva di 17 m. L'istanza precedente ha assunto un livello medio della falda freatica di 407 m s.l.m., da cui deriva una riduzione di al massimo circa il 4 per cento.

Diritto

Il Tribunale federale ha riconosciuto la propria competenza (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) e la tempestività del ricorso tenuto conto della sospensione dei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). I ricorrenti, in qualità di proprietari di un fondo confinante, sono legittimati a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF). La censura relativa alla mancanza di esercizio del potere di apprezzamento è ammissibile, poiché si tratta dell'applicazione corretta del diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e l'oggetto della lite non cambia, cosicché le obiezioni della resistente sull'esaurimento materiale delle istanze non possono essere accolte.

Secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAc, le costruzioni in settori particolarmente minacciati, come il settore di protezione delle acque AU, richiedono un'autorizzazione cantonale. La realizzazione di impianti sotto il livello medio della falda freatica è in linea di principio inammissibile in tali settori. Eccezioni sono possibili solo se la capacità di deflusso è ridotta al massimo del 10 per cento (allegato 4 cifra 211 cpv. 2 OPAc), in conformità con l'art. 43 cpv. 4 LPAc. Il richiedente porta l'onere della prova del rispetto dei requisiti della protezione delle acque (art. 32 cpv. 3 OPAc).

La norma è formulata come disposizione facoltativa, per cui non sussiste un diritto all'autorizzazione eccezionale. Il potere di apprezzamento deve tuttavia essere esercitato in modo conforme ai doveri, tenendo conto del contesto sistematico nonché del senso e dello scopo della norma. Poiché l'eccezione richiede un'applicazione restrittiva, è necessaria una ponderazione degli interessi, nella quale gli interessi alla riduzione della capacità di deflusso devono prevalere sugli interessi contrari alla protezione delle acque. Vanno considerati l'entità della riduzione entro il margine del 10 per cento e se sia interessata un'acqua sotterranea o una zona marginale, nonché gli interessi d'uso dei richiedenti. L'accertamento degli interessi è una questione di diritto, mentre la loro ponderazione è in larga misura una questione di apprezzamento.

L'istanza precedente ha esaminato soltanto la riduzione della capacità di deflusso (al massimo 4 per cento a 407 m s.l.m.; rispettata anche a…