Art. 4 LPT
Informazione e partecipazione
1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.
2 Esse provvedono per un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.
3 I piani previsti dalla presente legge sono pubblici.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Natura del diritto di partecipazione nell'ambito del processo pianificatorio52 citazioni
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2Aeroporto di Zurigo: partecipazione del Cantone di Turgovia alla procedura di coordinamento PSIA; art. 37 cpv. 5 LNA; art. 3a cpv. 1 OSIA; art. 4 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPT; art. 14 segg18 citazioni
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3Espropriazione materiale; rifiuto di inserire un fondo in zona edificabile consecutivo alla delimitazione di un perimetro non edificabile in una zona già edificata in larga misura giusta gli art. 15 lett. a ed art. 36 c…16 citazioni
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4Rimedio giuridico contro il piano direttore cantonale, partecipazione del Comune alla procedura di adozione del piano direttore14 citazioni
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5Decisione di approvazione dei piani per una linea d'alta tensione di 380/220/132/65 kV tra Bitsch/Massaboden-Filet/Mörel-Ulrichen ("Gommerleitung").3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kantonaler Richtplan11 citazioni
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Anwendbarkeit der Kleinsiedlungsverordnung (KSV) auf Liegenschaft Nr. 553, Grundbuch Kemmental10 citazioni
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9 citazioni05/02/2018 · 9 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.