Art. 29 OPN
Disposizione transitoria
1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
- a. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
- b. in caso di domande di sussidi l’UFAM stabilisce l’importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
- c. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
2 Il finanziamento secondo il cpv. 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il cpv. 1 lett. c dall’articolo 22.
3 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d’urgenza di cui al cpv. 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ampliamento del bacino idrico del Grimsel; piano direttore cantonale, incremento della produzione di energia rinnovabile, pregiudizio a un potenziale nuovo settore protetto, data della realizzazione del progetto.0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione edilizia e rifiuto di costruzione2 citazioni
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2 citazioni05/11/2001 · 2 citazioni de
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60/2022/171 citazioni13/12/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.