Art. 14 ORNI
Rilevamento delle immissioni
1 L’autorità rileva le immissioni se c’è motivo di credere che siano superati i valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.
2 A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
3 Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione.
4 Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, densità del flusso magnetico, corrente attraverso il corpo oppure corrente di contatto per lo stato di esercizio dell’impianto in cui esse registrano il valore massimo.
5 Nella misura in cui l’allegato 2 stabilisce una durata d’apprezzamento, si calcola la media quadratica delle immissioni durante la durata d’apprezzamento; in caso contrario è determinante il valore efficace massimo.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cifra 63 allegato 1 ORNI; antenne di telefonia mobile adattive; applicazione di un fattore di correzione sulla potenza massima di trasmissione e calcolo della potenza di trasmissione media determinante; idoneità del sis…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione edilizia; impianto di telefonia mobile26 citazioni
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VB.2021.0004823 citazioni03/06/2021 · 23 citazioni de
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VB.2021.000475 citazioni03/06/2021 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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