Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La Swisscom (Schweiz) AG (di seguito: Swisscom) ha presentato alla Sezione edilizia del Comune di Zurigo una domanda di costruzione per l’ampliamento e la modifica di un impianto esistente di antenne di telefonia mobile. L’impianto avrebbe dovuto trasmettere nelle bande di frequenza 700–900 MHz, 1'400–2'600 MHz e 3'600 MHz e nelle direzioni 40° e 130°. Nella banda di frequenza 3'600 MHz le antenne avrebbero dovuto funzionare in modo adattivo con 16 sub-array ciascuna, con una potenza di trasmissione cumulativa di 700 WERP, ripartita nelle direzioni di trasmissione 40° (300 WERP) e 130° (400 WERP).
La Sezione edilizia del Comune di Zurigo ha concesso a Swisscom, con decisione del 20 ottobre 2021, la prescritta autorizzazione edilizia. Contro tale decisione ha proposto ricorso A., il quale è stato respinto dal Tribunale di ricorso edilizio del Cantone di Zurigo con decisione del 6 maggio 2022. Anche il ricorso proposto da A. contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo il 12 maggio 2023. Contro la sentenza del tribunale amministrativo A. ha presentato, il 20 giugno 2023, ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (1C_307/2023).
Fatto e oggetto della controversia:
Al centro del procedimento vi è la questione se la regolamentazione prevista nell’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) per le antenne di telefonia mobile adattive – in particolare l’applicazione di un fattore di correzione (KAA) sulla potenza di trasmissione massima e la media della potenza di trasmissione su 6 minuti – sia compatibile con il principio di precauzione in materia ambientale (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Inoltre, viene discussa l’idoneità del sistema di garanzia della qualità (sistema QS) esistente per verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione di tali antenne.
Le antenne adattive oggetto della controversia avrebbero dovuto funzionare con un fattore di correzione KAA ≥ 0,20 secondo il n. 63 cpv. 2 e 3 dell’Allegato 1 ORNI. A. ha contestato in particolare l’illegittimità di tali disposizioni nonché l’inidoneità del sistema QS per il monitoraggio del rispetto dei valori limite.
Legge
1. Basi giuridiche e principio di precauzione:
Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo la legittimità delle disposizioni contenute nel n. 63 dell’Allegato 1 ORNI relative al fattore di correzione e alla media della potenza di trasmissione. Secondo l’art. 11 cpv. 2 LPAmb, le emissioni devono essere limitate nell’ambito della precauzione indipendentemente dall’inquinamento ambientale esistente, nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile nonché economicamente sostenibile. L’ORNI concretizza tali prescrizioni mediante valori limite di impianto, che devono essere rispettati per gli impianti fissi di telefonia mobile in tutti i luoghi con utilizzo sensibile (LUS). Tali valori limite fungono da margine di sicurezza rispetto ai valori limite di immissione e mirano a minimizzare il rischio di effetti dannosi (consid. 3.1).
2. Competenza delegata al Consiglio federale e proporzionalità:
Il Tribunale federale ha confermato che il Consiglio federale era competente, ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 LPAmb, a emanare le disposizioni oggetto della controversia nell’ORNI. La regolamentazione del fattore di correzione e della media della potenza di trasmissione su 6 minuti rappresenta un metodo di calcolo tecnico che il Consiglio federale può stabilire per concretizzare i valori limite di impianto. La delega è proporzionata, poiché rientra nell’ambito dell’autorizzazione legislativa e non comporta gravi interferenze nella posizione giuridica dei soggetti interessati. Inoltre, la regolamentazione a livello di ordinanza consente un adattamento flessibile alle nuove evoluzioni tecniche (consid. 5.1–5.4).
3. Compatibilità con il principio di precauzione:
Il ricorrente ha sostenuto che la regolamentazione avrebbe privilegiato le antenne adattive rispetto a quelle convenzionali e abbassato il livello di protezione. Il Tribunale federale ha respinto tale censura. Le antenne adattive si caratterizzano per un adattamento dinamico della direzione di trasmissione e del diagramma dell’antenna («beamforming»), grazie al quale la radiazione viene focalizzata in direzione degli utenti. Di conseguenza, il carico di radiazioni medio nell’ambiente di tali antenne è inferiore rispetto a quello delle antenne convenzionali. Il fattore di correzione e la media della potenza di trasmissione su 6 minuti tengono conto di tale circostanza, evitando che le antenne adattive siano valutate più severamente di quelle convenzionali. La regolamentazione non comporta quindi un abbassamento del livello di protezione, bensì garantisce che il livello di protezione esistente sia mantenuto (consid. 6.1–6.4).
Il Tribunale federale si è basato su studi scientifici e misurazioni dell’UFAM, che dimostrano come la potenza di trasmissione media su 6 minuti delle antenne adattive, nella maggior parte dei casi, sia nettamente inferiore alla potenza di trasmissione massima. Il fattore di correzione è stato derivato sulla base del 95° percentile delle potenze massime realistiche e garantisce che i picchi di potenza si verifichino solo per brevi periodi e che il margine di sicurezza rispetto ai valori limite di immissione sia…