Art. 11 LPAmb
Principio
1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2 Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
3 Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di un'antenna di telefonia mobile (art. 11-13 LPAmb, art. 4 e 13 nonché allegati 1 e 2 della ORNI)280 citazioni
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2Protezione contro il rumore di una terrazza di un tea-room; art. 7 LPAmb, 15 LPAmb e 25 LPAmb, art. 7 OIF, 8 OIF e 47 OIF241 citazioni
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3Limitazione preventiva delle emissioni di una strada di circonvallazione190 citazioni
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4Protezione contro l'inquinamento fonico; esercizio di un impianto sportivo140 citazioni
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5Modifica del regolamento d'esercizio di un campo d'aviazione138 citazioni
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6Legittimazione a ricorrere (art. 89 LTF)134 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Progetto di costruzione di un impianto di telefonia mobile122 citazioni
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Autorizzazione edilizia per impianto di telefonia mobile112 citazioni
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Costruzione di un nuovo impianto di antenne per comunicazioni di telefonia mobile93 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.