Art. 39 LPAmb
Prescrizioni esecutive e accordi internazionali
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
1bis Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:
- a. autorizzare l’ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;
- b. prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;
2 Esso può stipulare accordi internazionali su:
- a. le prescrizioni tecniche; abis. sostanze pericolose per l’ambiente (art. 26–29);
- b. la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti;
- c. la collaborazione nelle zone confinarie mediante l’istituzione di commissioni bilaterali consultive;
- d. la raccolta di dati e le indagini;
- e. la ricerca e la formazione.
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Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cifra 63 allegato 1 ORNI; antenne di telefonia mobile adattive; applicazione di un fattore di correzione sulla potenza massima di trasmissione e calcolo della potenza di trasmissione media determinante; idoneità del sis…1 citazioni
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2Aliquota della tassa per l'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo in una discarica sotterranea; controllo accessorio delle norme1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfache Übertretung der Lärmschutzverordnung der Stadt Zürich; Verhältnis zum eidgenössischen Recht (SVG, USG); Anklagegrundsatz, Anspruch auf rechtliches Gehör und Anspruch auf ein faires Verfahren (Art. 29 Abs. 2, Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. a und b EMRK); Rückwirkungsverbot (Art. 1 und 2 StGB, Art. 7 EMRK)3 citazioni
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1 citazioni07/06/2011 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.