Art. 39 LPAmb

Prescrizioni esecutive e accordi internazionali

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
1bis Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:
  1. a. autorizzare l’ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;
  2. b. prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;
2 Esso può stipulare accordi internazionali su:
  1. a. le prescrizioni tecniche; abis. sostanze pericolose per l’ambiente (art. 26–29);
  2. b. la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti;
  3. c. la collaborazione nelle zone confinarie mediante l’istituzione di commissioni bilaterali consultive;
  4. d. la raccolta di dati e le indagini;
  5. e. la ricerca e la formazione.
3 …

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cifra 63 allegato 1 ORNI; antenne di telefonia mobile adattive; applicazione di un fattore di correzione sulla potenza massima di trasmissione e calcolo della potenza di trasmissione media determinante; idoneità del sis…
    · 09/12/2024 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Aliquota della tassa per l'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo in una discarica sotterranea; controllo accessorio delle norme
    · 08/03/2005 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.