Art. 3 ORNI
Definizioni
1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 n. 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato.
2 Gli impianti sono considerati nuovi se:
- a. non soddisfano le condizioni di cui al cpv. 1;
- b. sono trasferiti in un altro sito; oppure c. sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).
3 Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:
- a. i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato;
- b. i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio;
- c. i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b.
4 Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che:
- a. sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero; o b. sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti.
5 Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.
6 Il valore limite dell’impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto.
7 La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico.
8 La corrente attraverso il corpo è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore.
9 La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un’antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell’antenna nella direzione principale d’irradiazione, riferito al dipolo semionda.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di un'antenna di telefonia mobile (art. 11-13 LPAmb, art. 4 e 13 nonché allegati 1 e 2 della ORNI)177 citazioni
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2Protezione dalle radiazioni non ionizzanti (art. 3 cpv. 3 e cpv. 9 ORNI)100 citazioni
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3Determinazione dell'ubicazione di antenne per la telefonia mobile all'interno e fuori della zona edificabile69 citazioni
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4Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di antenne per la telefonia mobile: rispetto dei valori limite dell'impianto nei luoghi definiti dall'ORNI "a utilizzazione sensibile" (art. 3 cpv. 3 ORNI e n. 65 allegato 1 OR…42 citazioni
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5N. 62 cpv. 5 bis e n. 63 cpv. 2 e 3 allegato 1 ORNI; obbligo di una licenza edilizia per impianti di telefonia mobile con antenne di trasmissione adattative13 citazioni
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6Cifra 63 allegato 1 ORNI; antenne di telefonia mobile adattive; applicazione di un fattore di correzione sulla potenza massima di trasmissione e calcolo della potenza di trasmissione media determinante; idoneità del sis…11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione edilizia per un impianto di telefonia mobile55 citazioni
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Mobilfunkantenne55 citazioni
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Autorizzazione edilizia per impianto di telefonia mobile45 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.