Fatti
Il 6 aprile 2000, la diAx SA (ora TDC Switzerland SA) ha presentato al Municipio di Locarno una domanda di costruzione per l'installazione di sei antenne per la telefonia mobile e una cabina per apparecchiature elettroniche sul tetto di un edificio di proprietà delle Officine idroelettriche della Maggia SA. La Comunione ereditaria X., proprietaria della confinante particella n. 2511, si è opposta al progetto, sostenendo il mancato rispetto di norme pianificatorie, edilizie e di protezione dell'ambiente.
Il Municipio di Locarno ha rilasciato la licenza edilizia il 31 agosto 2000, respingendo l'opposizione. Gli eredi X. hanno quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ha accolto il ricorso, annullato la licenza edilizia comunale e rinviato gli atti al Dipartimento del territorio per completare il suo preavviso. Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha successivamente respinto un ricorso della diAx SA e confermato la decisione governativa.
Legge
La ricorrente sostiene che l'art. 3 cpv. 3 lett. c dell'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) è privo di sufficiente base legale e viola diversi articoli della Costituzione federale. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto la compatibilità dell'ORNI con la legge federale sulla protezione dell'ambiente, che costituisce la necessaria e sufficiente base legale.
L'ORNI distingue chiaramente tra i valori limite di immissione, che devono essere rispettati ovunque possano trattenersi persone, e i valori limite dell'impianto, che si applicano solo nei luoghi a utilizzazione sensibile. Questi ultimi servono a limitare preventivamente le emissioni ai sensi della legge sulla protezione dell'ambiente.
La Corte…