Art. 4 ORNI

Limitazione preventiva delle emissioni

1 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1.
2 Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di un'antenna di telefonia mobile (art. 11-13 LPAmb, art. 4 e 13 nonché allegati 1 e 2 della ORNI)
    · 30/08/2000 · 168 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Costruzione di un nuovo impianto di antenne per comunicazioni di telefonia mobile
    · 27/10/2017 · 47 citazioni de
  • Baubewilligung; Bau einer Mobilfunkanlage
    · 15/01/2018 · 37 citazioni de
  • Autorizzazione edilizia
    · 06/03/2015 · 33 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.