Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La Swisscom (Schweiz) SA (ricorrente) gestisce nel comune politico di Wil tre impianti di telefonia mobile adattivi (WIAB, WITZ, WIBR), dotati di antenne adattive dal 2019. All’epoca la valutazione era stata effettuata secondo lo scenario del "peggior caso possibile" senza considerare un fattore di correzione. Il 2 e 3 giugno 2021 nonché il 5 luglio 2022 la Swisscom ha presentato schede dati aggiornate dei siti applicando un fattore di correzione, fatto che il comune politico di Wil ha qualificato come modifica degli impianti e ha richiesto un procedimento ordinario di autorizzazione edilizia. Il comune ha disposto la sospensione dell’esercizio difforme. Contro tali provvedimenti la Swisscom ha proposto ricorso al Dipartimento delle costruzioni e dell’ambiente del Cantone San Gallo, che ha respinto i ricorsi il 10 gennaio 2023. Il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo ha confermato tale decisione il 17 agosto 2023. La Swisscom ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Basi giuridiche rilevanti:

La controversia concerne la questione se l’applicazione di un fattore di correzione su impianti di telefonia mobile adattivi esistenti presupponga un’autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT. L’ORNI (ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti) disciplina nell’allegato 1 cifra 62 cpv. 5bis e cifra 63 cpv. 2 e 3 l’applicazione di fattori di correzione per antenne adattive. La cifra 62 cpv. 5 ORNI definisce la modifica di un impianto, mentre la cifra 62 cpv. 5bis ORNI precisa che l’applicazione di un fattore di correzione su antenne adattive esistenti non costituisce una modifica. La cifra 63 cpv. 4 ORNI prevede la presentazione di una scheda dati aggiornata del sito in caso di applicazione del fattore di correzione.

Legge

1. Obbligo di autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 22 LPT:

Il Tribunale federale esamina se l’applicazione del fattore di correzione su impianti di telefonia mobile adattivi esistenti richieda un’autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT. È determinante se la misura abbia conseguenze così rilevanti per lo spazio e l’ambiente da giustificare un interesse del pubblico o dei vicini a un controllo preventivo. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui anche modifiche operative possono essere soggette ad autorizzazione edilizia se hanno effetti rilevanti sull’ambiente (DTF 139 II 134 consid. 5.2).

2. Effetti dell’applicazione del fattore di correzione:

L’applicazione del fattore di correzione comporta che la potenza massima di trasmissione debba essere rispettata solo in media su 6 minuti, mentre i picchi di potenza a breve termine possono superare notevolmente la potenza massima di trasmissione precedentemente autorizzata. Ciò può determinare il superamento dei valori limite di impianto (VLI) in luoghi con uso sensibile (LUS). Il Tribunale sottolinea che tali picchi di potenza possono destare preoccupazione nella popolazione e giustificare un interesse a un controllo preventivo. L’autorizzazione precedente secondo lo scenario del "peggior caso possibile" non copre tali nuove condizioni operative.

3. Mancanza di una disciplina esaustiva nell’ORNI:

La cifra 62 cpv. 5bis ORNI disciplina unicamente che l’applicazione di un fattore di correzione non costituisce una modifica dell’impianto ai sensi dell’ORNI. La questione dell’obbligo di autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 22 LPT non ne è toccata. Il Tribunale rileva che l’ORNI non contiene disposizioni in merito all’obbligo di autorizzazione edilizia, questione regolata dal diritto federale nell’art. 22 LPT. I Cantoni possono specificare l’obbligo di autorizzazione edilizia, ma non limitarlo. La mera presentazione di una scheda dati aggiornata del sito non è sufficiente a garantire l’interesse del pubblico e dei vicini a un controllo preventivo.

4. Diritto di essere sentiti e tutela giurisdizionale:

Il Tribunale sottolinea che è necessario un procedimento ordinario di autorizzazione edilizia per garantire…