Art. 21 LSN
1 I progetti esecutivi indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.
2 L’allestimento dei progetti esecutivi compete a:
- a. i Cantoni in collaborazione con l’Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazionali ;
- b. l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.
3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dei progetti esecutivi e dei piani.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Opposizione e ricorso di diritto amministrativo contro i progetti delle strade nazionali6 citazioni
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2Procedura di autorizzazione per un accesso diretto al centro commerciale Seedamm-Center a partire dal raccordo autostradale di Pfäffikon attraverso un ponte sopraelevato2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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9 citazioni27/09/2006 · 9 citazioni de
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.