Art. 21 LSN

1 I progetti esecutivi indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.
2 L’allestimento dei progetti esecutivi compete a:
  1. a. i Cantoni in collaborazione con l’Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazionali ;
  2. b. l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.
3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dei progetti esecutivi e dei piani.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Opposizione e ricorso di diritto amministrativo contro i progetti delle strade nazionali
    · 12/07/1971 · 6 citazioni
  2. 2
    Procedura di autorizzazione per un accesso diretto al centro commerciale Seedamm-Center a partire dal raccordo autostradale di Pfäffikon attraverso un ponte sopraelevato
    · 25/04/2023 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.