Art. 61 LSN

1 I Cantoni disciplinano, nell’ambito della presente legge, le competenze concernenti l’esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.
2 I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all’applicazione della presente legge. ... . Esse possono venir stabilite per via d’ordinanza.
3 Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all’applicazione della presente legge, il Consiglio federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all’Assemblea federale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Costruzione delle strade nazionali; eliminazione di stabili; rapporto tra la procedura di rilottizzazione e la procedura espropriativa
    · 15/12/1971 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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