Art. 60 OG
Notificazione della sentenza
1 Il testo integrale della sentenza, con l’indicazione del nome dei giudici e del cancelliere, è notificato alle parti, all’autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento.
2 Se ha deliberato la sentenza oralmente, il Tribunale federale ne notifica senza indugio il dispositivo ai partecipanti.
3 Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato della decisione e dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui la decisione è considerata notificata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto internazionale privato. 1. Ammissibilità del ricorso per riforma per violazione delle norme di conflitto svizzere (consid. 1). 2. Quando la Corte cantonale ha applicato a torto il diritto straniero in luogo e ve…5 citazioni
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2DTF 79_II_2954 citazioni01/01/1953 · 4 citazioni
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3Causa di diritto civile tra privati e un Cantone deferita al Tribunale federale quale giurisdizione unica3 citazioni
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4Diritto internazionale privato. a) Non può essere tenuto conto di un accordo relativo al diritto applicabile se è intervenuto solo nella procedura cantonale di cassazione o nella procedura di ricorso per riforma al Trib…3 citazioni
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