Art. 75 OG
Autorità inferiori
1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
- a. una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;
- b. un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
- c. è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso di diritto pubblico3 citazioni
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2Reclamo a causa di impignorabilità2 citazioni
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3Apertura del fallimento di una banca (art. 36 LBCR e 55 cp. 2 del regolamento d'esecuzione). 1. Il termine per ricorrere contro la sentenza cantonale di fallimento decorre dalla notificazione della decisione motivata (a…2 citazioni
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4Condizioni alle quali una decisione preparatoria è impugnabile con ricorso ai sensi della LEF1 citazioni
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51. Procedura di moratoria, di fallimento e di concordato concernente le banche1 citazioni
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6Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca 1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Divorzio0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.