Art. 1 OAVI
Principio ed eccezioni
1 I redditi determinanti sono calcolati secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.
2 In deroga al cpv. 1:
- a. sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l’articolo 11 cpv. 1 lett. a LPC: 1. i redditi secondo l’articolo 11 cpv. 1 lettere d–h LPC, 2. la prestazione complementare annua secondo l’articolo 9 cpv. 1 LPC;
- b. la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l’articolo 11 cpv. 1 lett. c LPC;
- c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Opferhilfe; Übernahme der Anwaltskosten0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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