Art. 17 LUD

Sospensione della vita comune

1 Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.
2 Ad istanza di parte, il giudice:
  1. a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell’altro;
  2. b. prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche.
3 Un partner può parimenti proporre l’istanza se l’altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.
3bis Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c CC .
4 In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 23/05/2017 · 2 citazioni
  • 06/10/2020 · 0 citazioni de Riassunto
  • VB.2015.00728
    09/05/2016 · 0 citazioni de

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