Art. 38 OBI

Rinuncia alla menzione

1 Una rinuncia dell’inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell’IPI è presa in considerazione solo se il depositante presenta all’IPI una dichiarazione di rinuncia dell’inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.
2 La dichiarazione deve contenere il n. del deposito, deve essere datata e provvista della firma dell’inventore.
3 Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.
4 Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa alle prescrizioni, essa e la menzione dell’inventore sono classate a parte. L’esistenza di questi documenti è menzionata nell’incarto.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Reintegrazione nello stato anteriore
    · 25/06/1968 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.