Art. 40 OBI

Documento di priorità

1 Il documento di priorità comprende:
  1. a. una copia degli atti tecnici del primo deposito la cui conformità con gli atti originali è attestata dalle autorità presso le quali è avvenuto detto primo deposito;
  2. b. l’attestazione di dette autorità relativa alla data del primo deposito.
2 …
3 Se il documento di priorità deve servire a più domande di brevetto, è sufficiente presentarlo per una domanda e riferirsi per tempo ad esso per le altre. La referenza al documento di priorità ha gli stessi effetti della produzione dello stesso.
4 Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità. Se il termine non è osservato, il diritto di priorità si estingue.
5 L’attestazione citata al cpv. 1 lett. a non è necessaria quando il primo deposito è stato fatto in uno Stato che accorda la reciprocità alla Svizzera o con effetto per un tale Stato; è riservato il diritto dell’IPI di esigere l’attestazione ai fini dell’esame relativo al contenuto.
5bis Non è necessario produrre un documento di priorità e, all’occorrenza, una traduzione in una lingua ufficiale in virtù dei capoversi 1 e 2, se questi documenti sono a disposizione dell’IPI in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine.
6 Se per un deposito di brevetto è richiesta la priorità interna, l’indicazione del n. del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rigetto di una domanda di brevetto
    · 02/05/1984 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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