Fatti

La società TMC Corporation ha depositato una domanda di brevetto presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (l'Istituto) per un fissaggio da sci. L'Istituto ha respinto la domanda di brevetto il 26 maggio 1983 in quanto la menzione dell'inventore non era stata prodotta. La società TMC Corporation ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione, chiedendo l'annullamento della decisione o, in subordine, la possibilità di regolarizzare la situazione producendo la menzione dell'inventore, presentando una richiesta di prosecuzione della procedura e pagando le relative tasse. La società TMC Corporation ha inoltre presentato un ricorso contro il rigetto della sua domanda di reintegrazione nel termine.

Legge

Il Tribunale Federale respinge entrambi i ricorsi. Esso ritiene che l'Istituto abbia applicato correttamente l'art. 35 cpv. 3 dell'Ordinanza sui brevetti d'invenzione (OBI), che prevede il rigetto della domanda di brevetto in caso di mancata produzione della menzione dell'inventore entro un termine di 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. Il Tribunale Federale ritiene che questa disposizione sia conforme alla legge sui brevetti e alla Costituzione.

Infatti, l'art. 141 della legge sui brevetti autorizza il Consiglio Federale a emanare le misure necessarie per l'esecuzione della legge, comprese quelle sui termini. Durante la revisione del 1976, il legislatore ha espressamente voluto che i termini fossero fissati nell'ordinanza al fine di consentire un adeguamento più rapido del diritto svizzero…