Art. 18 OIP
Produttori, importatori e grossisti
1 Le disposizioni sull’indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.
2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Base legale di una pratica concordata; applicazione in caso di prezzi consigliati0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
2 citazioni
-
1 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.