Art. 2 LPO
Definizioni
Nella presente legge si intende per:
- a. servizi postali: l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;
- b. invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici;
- c. lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg;
- d. pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso;
- e. giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori;
- f. traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)11 citazioni
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2DTF 43_II_3660 citazioni01/01/1917 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni14/02/2006 · 5 citazioni de
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3 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.