Art. 2 LPO

Definizioni

Nella presente legge si intende per:
  1. a. servizi postali: l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;
  2. b. invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici;
  3. c. lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg;
  4. d. pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso;
  5. e. giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori;
  6. f. traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)
    · 07/05/2002 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 43_II_366
    01/01/1917 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.