Art. 4 LPO

Obbligo di notifica

1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali.
2 Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti dall’obbligo di notifica in particolare le imprese che realizzano con i servizi postali una cifra d’affari economicamente modesta.
3 Chiunque sottostà all’obbligo di notifica deve:
  1. a. adempiere l’obbligo d’informazione secondo l’articolo 9 e l’obbligo di fornire informazioni secondo l’articolo 23 cpv. 2;
  2. b. garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore;
  3. c. negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale;
  4. d. avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)
    · 07/05/2002 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 47_II_490
    01/01/1921 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 41_II_513
    01/01/1915 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.