Art. 4 LPO
Obbligo di notifica
1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali.
2 Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti dall’obbligo di notifica in particolare le imprese che realizzano con i servizi postali una cifra d’affari economicamente modesta.
3 Chiunque sottostà all’obbligo di notifica deve:
- a. adempiere l’obbligo d’informazione secondo l’articolo 9 e l’obbligo di fornire informazioni secondo l’articolo 23 cpv. 2;
- b. garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore;
- c. negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale;
- d. avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)7 citazioni
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2DTF 47_II_4900 citazioni01/01/1921 · 0 citazioni
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3DTF 41_II_5130 citazioni01/01/1915 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.