Art. 5 LRDP
Eccezioni alla responsabilità
1 Il produttore non è responsabile se prova che:
- a. non ha messo in circolazione il prodotto;
- b. è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l’aveva messo in circolazione;
- c. non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l’ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale;
- d. il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici;
- e. lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.
1bis L’eccezione alla responsabilità di cui al cpv. 1 lett. e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani.
2 Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Responsabilità per danno da prodotti; danno in causa (art. 1 LRDP); prova di un difetto di fabbricazione (art. 4 cpv. 1 LRDP); eccezione alla responsabilità risultante dall'art. 5 cpv. 1 lett. e LRDP1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Heilmittel, Änderung der Arzneimittelinformation0 citazioni
-
Produktehaftpflicht0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.