Art. 1 OPF
Scopo
La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che:
- a. i prodotti fitosanitari siano sufficientemente idonei per l’uso previsto;
- b. la produzione agricola sia migliorata in particolare in termini di qualità e quantità;
- c. i prodotti fitosanitari, se usati in modo conforme alle prescrizioni, non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualità di parte e diritto di ricorso delle organizzazioni che si occupano della protezione della natura nella procedura di riesame dell'autorizzazione di immettere sul mercato prodotti fitosanitari secondo l'art. 29 OP…5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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24 citazioni
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14 citazioni
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14 citazioni15/10/2021 · 14 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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