Fatti
L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) conduce procedure di revisione in base all'art. 29 cpv. 1 e 4 dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) per decidere sulla prosecuzione, modifica o revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari. La Fondazione WWF Svizzera ha chiesto di essere ammessa come parte in tali procedure, in quanto le sostanze attive interessate sono altamente tossiche per le api selvatiche e altri insetti e mettono a rischio la fauna selvatica indigena e la biodiversità. L'UFAG ha respinto la richiesta, a seguito di che il WWF ha presentato ricorso. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso e rinviato il caso all'UFAG affinché conceda la posizione di parte al WWF. Contro questa decisione, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ha presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che il ricorso di associazione ai sensi dell'art. 12 della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) conferisce alle organizzazioni di protezione della natura il diritto di ricorrere contro decisioni che riguardano un compito federale ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 della Costituzione federale. Ciò è il caso in questione, in quanto la revisione delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari…