Art. 72 OPF
Imballaggio ed etichettatura di prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49
1 Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49 deve apporre sull’imballaggio le seguenti indicazioni al più tardi prima della consegna a terzi:
- a. gli usi omologati e le prescrizioni circa lo stoccaggio e lo smaltimento;
- b. il nome e l’indirizzo dell’importatore;
- c. il n. di partita e la data di fabbricazione del prodotto fitosanitario; per prodotti fitosanitari omologati nello Stato membro dell’UE in questione secondo l’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono essere utilizzati il n. di partita e la data di fabbricazione utilizzati nello Stato membro di provenienza secondo il suddetto regolamento.
2 Per le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. a è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all’imballaggio redatte dal Servizio di omologazione conformemente all’articolo 52.
3 L’etichetta utilizzata nello Stato membro dell’UE in questione deve rimanere visibile sull’imballaggio.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Estensione dell'autorizzazione per l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario; principio di precauzione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.