Art. 72 OPF

Imballaggio ed etichettatura di prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49

1 Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49 deve apporre sull’imballaggio le seguenti indicazioni al più tardi prima della consegna a terzi:
  1. a. gli usi omologati e le prescrizioni circa lo stoccaggio e lo smaltimento;
  2. b. il nome e l’indirizzo dell’importatore;
  3. c. il n. di partita e la data di fabbricazione del prodotto fitosanitario; per prodotti fitosanitari omologati nello Stato membro dell’UE in questione secondo l’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 devono essere utilizzati il n. di partita e la data di fabbricazione utilizzati nello Stato membro di provenienza secondo il suddetto regolamento.
2 Per le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. a è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all’imballaggio redatte dal Servizio di omologazione conformemente all’articolo 52.
3 L’etichetta utilizzata nello Stato membro dell’UE in questione deve rimanere visibile sull’imballaggio.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Estensione dell'autorizzazione per l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario; principio di precauzione
    · 30/04/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.