Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La Fondazione Greenpeace Svizzera (ricorrente) impugnò la decisione dell’Ufficio federale dell’agricoltura del 4 giugno 2020, con la quale era stata parzialmente estesa l’autorizzazione all’immissione in commercio del fitofarmaco B. della A. SA (parte resistente). Il prodotto contiene il principio attivo Tefluthrin (piretroide) ed era autorizzato per l’impiego su barbabietole foraggere e da zucchero contro elateridi, atomarie e millepiedi. La Fondazione Greenpeace Svizzera chiese la revoca dell’estensione dell’autorizzazione e contestò in particolare la violazione del principio di precauzione nonché un’insufficiente valutazione dell’impatto ambientale.
Il Tribunale amministrativo federale respinse il ricorso con sentenza del 1° maggio 2023. Contro tale decisione la Fondazione Greenpeace Svizzera propose ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, depositato il 12 giugno 2023.
Fatto:
Nel 2015 la A. SA aveva richiesto l’estensione dell’autorizzazione del fitofarmaco B. a ulteriori ambiti di impiego. Nel 2020 l’Ufficio federale dell’agricoltura concesse una parziale estensione dell’autorizzazione, impugnata da Greenpeace Svizzera con la motivazione che gli effetti ambientali del principio attivo Tefluthrin non erano stati sufficientemente valutati. In particolare, la ricorrente criticò il fatto che l’ufficio di autorizzazione non avesse considerato la via di esposizione „scarico attraverso tubi di drenaggio” e che la valutazione degli effetti sugli artropodi utili (esclusi gli api) fosse insufficiente. Inoltre, contestò che l’approvazione del principio attivo Tefluthrin non fosse stata riesaminata.
La prima istanza (Tribunale amministrativo federale) ritenne che l’estensione dell’autorizzazione per un fitofarmaco non richiedesse automaticamente un riesame dell’approvazione del principio attivo e che la valutazione dell’impatto ambientale fosse conforme alle prescrizioni di legge. Contro tale decisione la Fondazione Greenpeace Svizzera propose ricorso al Tribunale federale.
Legge
1. Separazione delle procedure: estensione dell’autorizzazione vs. approvazione del principio attivo
Il Tribunale federale ha confermato che l’estensione dell’autorizzazione per un fitofarmaco e l’approvazione di un principio attivo costituiscono due procedure distinte. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. a OPF, un’autorizzazione è necessaria solo se i principi attivi sono già approvati. Un riesame dell’approvazione del principio attivo nell’ambito dell’estensione dell’autorizzazione non è previsto, salvo che sussistano indizi concreti di una non conformità ai criteri di approvazione (Art. 8 LPAmb). La ricorrente non ha fornito tali indizi. Pertanto, la prima istanza aveva correttamente ritenuto che non fosse necessario riesaminare l’approvazione del principio attivo Tefluthrin.
2. Insufficiente considerazione della via di esposizione „scarico attraverso tubi di drenaggio”
Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che l’ufficio di autorizzazione non aveva sufficientemente considerato la via di esposizione „scarico attraverso tubi di drenaggio” nella valutazione degli effetti sugli organismi acquatici. Secondo il punto 9BI-2.5.1.3 cpv. 1 e cpv. 3 lett. d cifra 4 allegato 9 OPF, tale via di esposizione deve essere necessariamente inclusa nella valutazione del rischio qualora esista la possibilità che il fitofarmaco raggiunga le acque superficiali. La prima istanza aveva respinto tale obbligo richiamandosi alla mancanza di modelli di calcolo validati in Svizzera. Il Tribunale federale ha invece chiarito che il regolamento non lascia discrezionalità sulla necessità di effettuare una valutazione, ma solo sulla scelta del modello di calcolo. Poiché sussistevano indizi concreti di un immissione tramite drenaggi (ad esempio, legame del principio attivo alle particelle di suolo e diffusione dei drenaggi in Svizzera), l’omessa valutazione era illegittima. Tale omissione violava il principio di precauzione (art. 1 cpv. 2 LPAmb) e le prescrizioni dell’OPF.
3. Valutazione degli effetti sugli artropodi utili
La ricorrente ha inoltre contestato che la prima istanza avesse insufficientemente valutato gli effetti del fitofarmaco sugli artropodi utili (esclusi gli api). Secondo il punto 9CI-2.5.2.4 allegato 9 OPF, un’autorizzazione può essere concessa solo se oltre il 30 % degli organismi testati non subisce danni o se una valutazione del rischio idonea dimostra che non si verificano effetti inaccettabili. La prima istanza si è basata sulle linee guida SETAC e sulle linee guida UE per l’ecotossicologia terrestre, che prevedono una „tesi del recupero”: secondo tale approccio, effetti negativi sono accettabili se le popolazioni si riprendono entro un anno grazie a una nuova colonizzazione. Il Tribunale federale ha riconosciuto che tali linee guida possono essere…